Congedo per lavoratrici vittime di violenza

Un congedo retribuito che può essere utilizzato esclusivamente dalle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, per un periodo massimo di tre mesi e fruibile in tre anni

La violenza nei confronti delle donne viene definita dalla Convenzione di Istanbul come una “violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne che comprende atti che provocano sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica”. È evidente in questa definizione che l’attacco nei confronti dell’integrità della donna è totalizzante e tocca i punti nevralgici nella costruzione di un benessere psico-fisico che possa garantire un’esistenza serena. Gli interventi messi a disposizione dalle Istituzioni per il superamento dei danni provocati dalla violenza di genere sono molteplici e di varia natura e, a partire dal 2016, è stata introdotta la misura del congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere al fine di fornire un’ulteriore tutela alle donne per tutelare la propria attività lavorativa.

È un congedo retribuito che può essere utilizzato esclusivamente dalle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, per un periodo massimo di tre mesi (equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa) fruibili nell’arco temporale di tre anni.

Questo congedo spetta alle lavoratrici:

  • dipendenti a tempo determinato e indeterminato del settore pubblico e privato;
  • autonome;
  • autonome dello spettacolo;
  • agricole;
  • stagionali;

Con la circolare INPS 25 gennaio 2019, n. 3, l’Istituto specifica quali sono i riferimenti normativi che definiscono la prestazione e le modalità operative per presentare la domanda di congedo. A partire dal 1° aprile 2019 la richiesta di congedo deve essere presentata dall’interessata esclusivamente per via telematica attraverso i seguenti canali offerti dall’Inps:

  • WEB – tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito Internet dell’Istituto attraverso il seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Indennità a titolo di congedo per lavoratrici vittime di violenza di genere”. Tale servizio è accessibile direttamente dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • Contact Center Multicanale – al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Per tale canale di presentazione delle domande non richiede il possesso del PIN.

Una volta compilata la domanda, il sistema produrrà, in automatico, la ricevuta di presentazione della stessa contenente il numero di protocollo in entrata e il rispettivo modello precompilato con i dati inseriti.

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